Con la Circolare n. 9/21, del 3 marzo 2021, L’Agenzia Dogane e Monopoli, in relazione ad una corretta applicazione dell’iva per le importazioni dei beni necessari al contenimento e alla gestione dell’emergenza,  fornisce il seguente quadro sinottico del trattamento ai fini IVA afferente ai prodotti in questione:

sono soggette all’aliquota IVA del 5% le importazioni dei beni elencati nell’Allegato 1, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.

  • Per le operazioni doganali aventi ad oggetto i suddetti beni è stato integrato in TARIC il Cadd Q102 “Riduzione aliquota IVA per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art.124 comma 1 del DL 19/05/2020, n. 34 convertito nella Legge n.77 del 17/07/2020, che ha introdotto il punto 1-ter.1, parte II-bis, Tabella A del DPR 633/72)”;
  • sono esenti dall’IVA le importazioni dei beni elencati nell’Allegato 2 ai quali è stato associato a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Cadd Q103 “Esenzione dall’Imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 1, commi 452 e 453 della Legge di Bilancio 30/12/2020, n. 178”. Ai beni compresi nell’Allegato 2.1 si applica l’esenzione dall’IVA per le operazioni di importazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022.
    Per quanto riguarda i beni elencati nell’Allegato 2.2, inseriti in TARIC a far data dal 1° gennaio 2021, l’esenzione dall’IVA si applica per le importazione effettuate dal 20 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022.

Sono allegati nel corpo della circolare i menzionati allegati.