L‘ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la determinazione direttoriale del 18 giugno 2021 prot. 202841/RU fornisce chiarimenti in relazione alla corretta esposizione delle voci di costo sui documenti prodotti dagli operatori economici al fine di garantire una migliore protezione del consumatore.
Gli operatori economici, che svolgono operazioni doganali per conto di privati sono tenuti, nell’ambito delle operazioni per le quali sorge o potrebbe sorgere una obbligazione doganale, ad esplicitare in modo chiaro ed inequivocabile le singole voci di spesa addebitate al destinatario finale relative all’espletamento dei loro servizi.
L’esposizione degli importi, singolarmente calcolati, relativi al dazio, all’IVA e ad eventuali altri tributi oggetto di riscossione da parte dell’Autorità doganale nonché le spese relative ai servizi prestati dai citati intermediari, deve essere rappresentata con la massima chiarezza e trasparenza, onde evitare di ingenerare confusione nei consumatori circa gli oneri e le spese sostenute al momento dello sdoganamento. A tal fine, i suddetti operatori sono tenuti a non identificare, nei documenti commerciali, le spese relative ai loro servizi con diciture quali “oneri doganali” ovvero “costi di sdoganamento” o altre definizioni che richiamano l’attività di liquidazione degli oneri connessi all’obbligazione doganale ed alla successiva riscossione da parte dell’Autorità doganale.
Il suddetto comportamento costituisce parametro di valutazione del livello di compliance degli operatori economici, di cui all’art.39 del CDU, ai fini del rilascio, mantenimento e revoca dell’autorizzazione AEO.