L’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare n.46/2021 del 30 dicembre 2021, informa sulle novità riguardanti le condizioni per l’applicazione dell’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA alle merci importate.

Per fronteggiare la crisi epidemiologica da COVID-19, la Decisione (UE) n. 491 del 3 aprile 2020 ha stabilito le condizioni per l’applicazione dell’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA alle merci importate al fine di contenere e contrastare gli effetti della pandemia in corso. Considerato il perdurare della situazione, la suddetta Decisione è stata periodicamente modificata per prolungarne gli effetti.

Da ultimo, con la Decisione (UE) n.660 del 19 aprile 2021, il periodo individuato per l’applicazione del beneficio in parola è stato esteso fino al 31 dicembre 2021. La Commissione Europea ha ritenuto opportuno garantire ulteriormente le misure nei confronti degli Stati interessati, con l’adozione della Decisione 2021/2313 del 22 dicembre 2021 che dispone l’efficacia delle misure di esenzione dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
Per l’ambito geografico di applicazione, l’articolo 3 circoscrive l’efficacia della Decisione alle operazioni effettuate presso gli Stati membri, tra i quali è inclusa l’Italia, e presso i quali, quindi, potranno essere operate importazioni di beni in esenzione, alle condizioni prescritte. Per ciò che concerne le rendicontazioni obbligatorie su soggetti, merci e misure prese da ciascun Stato membro per assicurare gli scopi della Decisione, riferite alle operazioni di importazione
effettuate nel periodo di interesse della stessa, la disciplina e tempistica è dettagliata dall’articolo 2. Tutto ciò premesso, l’Agenzia rammenta che che gli Enti/Organizzazioni che intendono effettuare presso gli uffici dell’ADM operazioni ricadenti nell’ambito di applicazione della Decisione nel periodo 01/01/2022 – 30/06/2022, dovranno attenersi scrupolosamente alle modalità e procedure operative finora adottate dall’Agenzia con riferimento alla Decisione 2020/491 e successive proroghe.