ADM, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e l’ISTAT, ha recepito
nell’ordinamento nazionale le novità introdotte dalla Direttiva n. 2018/1910/UE e dai Regolamenti n. 2020/1197/UE e n.2021/1704/UE in materia di elenchi
riepilogativi INTRASTAT.

La presentazione del Modello INTRA 2bis non è prevista, dal 1° gennaio 2022, con cadenza trimestrale.

La presentazione degli elenchi riepilogativi relativi a periodi mensili degli acquisti intra-UE spetta l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti è, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a € 350.000 e negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisiti intraunionali di beni non vengono più inseriti Stato del fornitore, codice IVA dello stesso e ammontare delle operazioni in valuta.

Con riferimento alla “natura della transazione”, i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a € 20.000.000 devono indicare i dati conformemente alla disaggregazione a due cifre della Tabella di cui all’allegato XI della Determinazione, mentre i soggetti diversi da quelli appena citati possono indicare i dati scegliendo tra la disaggregazione a una cifra e quella a due cifre.

Per le spedizioni di valore inferiore a € 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi alle cessioni e agli acquisti di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice NC 9950 00 00. A partire dal 1° gennaio 2022, vi è l’obbligo di inserire il Paese di origine non preferenziale delle merci (c.d. “made in”), determinato sulla base della normativa doganale attualmente in vigore, nella colonna 15 del nuovo Modello INTRA 1bis. Il tema dell’origine non preferenziale assume rilevanza non più solo per gli importatori o gli esportatori unionali ma anche per gli operatori che effettuano scambi intra-UE.