L’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  specifica, con la Determinazione direttoriale n. 426358/RU e la Circolare n.38/2021, un ulteriore aspetto delle disposizioni della Legge n. 178/2020 in materia di deposito commerciale di prodotti energetici.

La determinazione del 15 novembre attua la disciplina dell’articolo 1, comma 1128, della Legge di bilancio 2021, apportando modifiche all’articolo 25 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (TUA). Il documento stabilisce come individuare “i requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell’attività di deposito commerciale di prodotti energetici che movimenta benzina e gasolio usato come carburante, a fini della verifica della sussistenza dei medesimi in rapporto e nei limiti degli ambiti d’intervento fissati”. Il rispetto dei requisiti tecnico-organizzativi e dei requisiti soggettivi indicati dal TUA è il presupposto per il rilascio della licenza di esercizio e per il mantenimento di efficacia della stessa durante l’attività del deposito. La licenza di esercizio per un deposito commerciale di carburanti è rilasciata sulla base della verifica da parte dell’UD competente del rispetto, da parte del richiedente licenza, dei criteri generali previsti. Il richiedente licenza assume la diretta gestione dell’impianto, in quanto soggetto responsabile dell’adempimento dei connessi oneri fiscali e tributari.