L ‘Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 31 gennaio 2023, segnala la pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell’UE della Decisione n. 2022/01 del comitato doganale dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore.

È stato modificato il protocollo 1 dello stesso accordo che riguarda la definizione di prodotti originari.

Tali modifiche comprendono:

Novità per la registrazione al sistema REX per le esportazioni UE verso Singapore: A decorrere dal 1° gennaio 2023, il carattere originario delle merci può essere autocertificato dagli esportatori dell’unione esclusivamente in qualità di esportatori registrati. La modifica introdotta mira a garantire la parità di trattamento degli operatori economici di entrambe le Parti contraenti. È previsto inoltre che l’autocertificazione venga resa con un’attestazione di origine, per la redazione della quale l’esportatore registrato

Misura transitoria: per rendere più semplici le operazioni doganali e consentire agli operatori economici dell’unione di adeguarsi alle nuove disposizioni, le autorità doganali di Singapore continueranno ad accettare le dichiarazioni di origine compilate dagli esportatori autorizzati dell’Unione europea, ai sensi di quanto disposto dal previgente art.17 del Protocollo 1, ora modificato.

Le modifiche al testo del protocollo 1 apportate sono:

  • l’articolo 1, recante definizioni, è stata inserita la lettera (g), che introduce la definizione di esportatore, quale persona che può compilare un’attestazione di origine conformemente alle prescrizioni legislative e regolamentari dei paesi contraenti. Sono state introdotte, le ulteriori nuove definizioni di persona giuridica di cui alla lett.(j) e di persona di cui alla lett. (m)
  • in tutto il testo, il riferimento alla dichiarazione di origine è stato sostituito con attestazione di origine.