L’‘istituto della diffida mira ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dall’illecito amministrativo, sono arrivate dall’ADM nuove indicazioni in merito a tale istituto nei settori specificati dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 27/2011.

Secondo le nuove disposizioni, quando si verificano violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, l’organo di controllo responsabile deve diffidare l’interessato a conformarsi alle prescrizioni violate entro un periodo di trenta giorni dalla data di notificazione dell’atto.

Le violazioni considerate “sanabili” comprendono gli errori e le omissioni formali che possono essere regolarizzati o le violazioni in cui le conseguenze dannose o pericolose possono essere eliminate.

Importante notare che il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano già stati immessi in commercio, anche solo parzialmente.

Il procedimento di diffida viene applicato nei seguenti casi:

  • Violazioni accertate per la prima volta dopo il 23 maggio 2021.
  • Violazioni che comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.
  • Violazioni considerate sanabili, ovvero errori e omissioni formali che richiedono una regolarizzazione o violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose possono essere eliminate.
  • Nel settore agroalimentare, quando i prodotti non conformi non sono ancora stati immessi in commercio e possono essere ritirati o trattati per eliminare la non conformità.
  • Nel settore dei mangimi, in caso di mancato rispetto dei requisiti di igiene o omissione delle procedure di autocontrollo, purché le violazioni siano sanabili e l’operatore del settore dei mangimi possa adeguarsi alle prescrizioni entro il termine fissato.

Il procedimento di diffida non si applica:

  • Alle violazioni dei requisiti generali e specifici in materia di igiene alimentare.
  • Alle violazioni che riguardano prodotti già immessi in commercio, anche solo in parte.
  • Nel settore agroalimentare, quando i prodotti non conformi sono già stati immessi in commercio e sono accessibili ai consumatori finali.
  • Nel caso di violazioni accertate precedentemente al 23 maggio 2021.
  • Nel caso di violazioni identiche accertate in precedenza, a meno che non vi siano aggiornamenti normativi che le differenziano.
  • Nel caso in cui l’autorità accertatrice disponga dell’istituto di autotutela dell’annullamento d’ufficio o delle istanze di parte.

La diffida prevede un termine di 30 giorni per l’adempimento delle prescrizioni indicate nell’atto. Questo termine sospende i tempi per la notifica ufficiale della violazione, che di solito è di 90 giorni per i residenti in Italia e di 360 giorni per i residenti all’estero.

Nel caso in cui l’interessato non adempia alle prescrizioni entro i 30 giorni, riprende il conteggio del tempo rimanente per la contestazione dell’illecito e la sua notifica ai responsabili.

È possibile richiedere la disapplicazione della diffida entro il termine stabilito e optare per la contestazione dell’illecito con la possibilità di pagare una sanzione ridotta. Tuttavia, se non viene adempiuta, non sarà possibile beneficiare della sanzione ridotta.