L‘Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con avviso del 14 maggio 2024, ha comunicato importanti aggiornamenti in merito al regime di perfezionamento attivo per lo zucchero.

Cosa è il perfezionamento attivo?

Il perfezionamento attivo consente di utilizzare materiali non comunitari, in sospensione d’imposta, per lavorazioni o trasformazioni effettuate sul territorio italiano. Questo regime rappresenta un utile strumento per le imprese che vogliono aumentare la propria competitività sul mercato internazionale.

Novità per lo zucchero di canna e la barbabietola da zucchero

Le nuove disposizioni permettono di considerare “equivalenti” lo zucchero greggio di canna proveniente da Paesi terzi e la barbabietola da zucchero, a patto che vengano utilizzati per ottenere zucchero bianco.

Attenzione: l’autorizzazione all’equivalenza è valida solo per la produzione di zucchero bianco e non per ulteriori trasformazioni (ad esempio, prodotti dolciari).

Verifica delle condizioni economiche

Sono stati rivisti i criteri per la verifica delle condizioni economiche nel settore dello zucchero. La verifica è effettuata dal Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e, in caso di esito positivo, rilascia il nulla osta per la presentazione della domanda di perfezionamento attivo.

Condizioni per il rilascio del nulla osta

Per ottenere il nulla osta, è necessario che la differenza di prezzo tra:

  • Lo zucchero grezzo di canna non comunitario (codici NC 1701 13 90 e/o 1701 14 90) da importare in regime di perfezionamento attivo
  • Lo zucchero bianco comunitario (codice NC 1701 99 10)

sia superiore a:

  • 150 €/tonnellata

In alternativa, è possibile dimostrare che l’utilizzo di zucchero comunitario nella trasformazione non comporterebbe alcun profitto dalla produzione del prodotto finito.