Il Decreto Legislativo n.24 del 2 febbraio 2021 istituisce i posti di controllo frontalieri del Ministero della salute deputati ad effettuare i controlli ufficiali sulle partite destinate all’importazione nell’Unione europea nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) , c) , d) , e) e f) , del regolamento (UE) n. 2017/625, per verificarne la conformità alla normativa dell’Unione europea.
Dalla data di entrata in vigore del decreto, ai posti d’ispezione frontalieri del Ministero della salute sono trasferite le competenze degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera del Ministero della salute nei settori di cui al comma 1. I posti d’ispezione frontalieri acquisiscono la denominazione di posti di controllo frontalieri e le competenze loro attribuite dal regolamento (UE) n. 2017/625 e dal presente decreto. La loro direzione è affidata a medici veterinari del Ministero della salute con qualifica dirigenziale.
Sempre dalla stessa data i riferimenti ai posti d’ispezione frontalieri e agli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera, limitatamente alle competenze di cui al comma 2, contenuti nella normativa vigente, si intendono riferiti ai posti di controllo frontalieri del Ministero della salute.
Sono poi descritti nel decreto l’organizzazione e le modalità di effettuazione dei controlli, attraverso l’utilizzo del sistema informativo Traces, nonché le categorie di merci ed animali esenti da controlli ufficiali ai posti di ispezione frontalieri.
Infine il decreto individua le sanzioni comminabili a color che non rispetteranno o contravverranno alle disposizioni in esso statuite.
Il Decreto è disponibile al seguente link.