Con Avvisi del 15 e del 17 marzo  2022 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa dell’istituzione, a decorrere dal 16 marzo 2022, di nuove misure restrittive all’esportazione e all’importazione nei confronti della Russia.

Ai sensi delle modifiche introdotte al regolamento (UE) n. 833/2014, è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente:

  1. beni e tecnologie a duplice uso destinate al settore dell’energia;
  2. beni e tecnologie che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico destinati al settore dell’energia;
  3. beni e tecnologie per la prospezione e la produzione di petrolio elencati nell’allegato II del Reg. 833/2014;
  4. beni di lusso elencati nell’allegato XVIII aggiunto al Reg. 833/2014.

Per l’attuazione delle deroghe previste dal suddetto regolamento, in data odierna la Commissione ha creato, nella banca dati TARIC, i codici documento di cui nei documenti allegati.

È vietato importare nell’Unione i prodotti siderurgici originari della Russia oppure che sono stati esportati dalla Russia.

È prevista una deroga, infatti il divieto non si applica all’ esecuzione, fino al 17 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione dei predetti.

Con Avviso del 28 marzo 2022 ADM informa sui chiarimenti dei Servizi della Commissione su come debba applicarsi il divieto di esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per uso in Russia.

Si riportano le seguenti indicazioni:

Come valutare il valore di 300 euro?
Secondo le disposizioni attualmente in vigore in materia, il valore di 300 euro si riferisce al valore statistico delle merci indicato nella dichiarazione doganale di esportazione da intendersi come il prezzo effettivamente pagato o da pagare, comprese le spese accessorie sostenute per consegnare le merci dal luogo di partenza fino al confine dello Stato Membro di esportazione.

Cosa si intende per “articolo”?
Secondo la Commissione, l’espressione ”articolo”, di cui alla norma in premessa, è da intendersi come “unità supplementare” talvolta richiesta obbligatoriamente nella dichiarazione doganale in aggiunta al peso netto e lordo.

Qualora l’unità supplementare non sia prevista occorre fare riferimento al numero dei colli indicato nel DAU laddove per colli si intende il numero degli articoli o pezzi confezionati in modo tale che non possano essere separati senza dover disfare l’imballaggio.

Per articolo si intende il normale imballaggio per la vendita al dettaglio, ad es. un cartone da 6 bottiglie di vino se vendute insieme, oppure una bottiglia di vino se destinata ad essere venduta separatamente.