on la legge di bilancio 2023 n. 197/2022 la definizione agevolata, precedentemente prevista solo per le liti fiscali con l’Agenzia dell’entrate, è stata estesa anche alle controversie con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Tale disposizione permette di chiudere in via agevolata la controversia in materia di accise, tabacchi, imposte di consumo e giochi.
L’estensione non è considerata valida per controversie che riguardano anche solo in parte:
- le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea.
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Non è ancora chiara la scelta del legislatore di escludere dall’agevolazione le controversie che abbiano ad oggetto l’IVA riscossa all’importazione, in quanto ormai è consolidata la tesi secondo cui l’IVA all’importazione, debba considerarsi un tributo interno e non risorsa propria dell’Unione Europea.
Con un’ apposita istanza presentata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite tutte le controversie tributarie che sono pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione.
La controversia potrà essere definita con il pagamento di importi che variano:
dal 90% del valore della controversia, in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado;
al 40% in caso di pronuncia favorevole di primo grado per il contribuente e,
al 15% in caso di pronuncia favorevole di secondo grado.
Le liti pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 % del valore della lite.