La Commissione europea, con Regolamento di Esecuzione (UE) n.2021/111 del 29 gennaio, pubblicato in G.U. dell’Unione Europea L31I del 30 gennaio 2021, ha subordinato l’esportazione dei vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARSCoV), classificati con il codice NC 3002 20 10 (sono comprese anche le sostanze attive, incluse le banche di cellule madri e le banche cellulari di lavorazione utilizzate per la fabbricazione di tali vaccini), alla presentazione di un’apposita autorizzazione.
Le modalità per la redazione e la presentazione dell’istanza di autorizzazione, nella Deterinazione Direttoriale 34603/RU del 1 febbraio 2021, sono le seguenti:
ARTICOLO 1
In caso di esportazione verso Paesi terzi dei vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV), classificati con il codice NC 3002 20 10 (sono comprese anche le sostanze attive, incluse le banche di cellule madri e le banche cellulari di lavorazione utilizzate per la fabbricazione di tali vaccini), come specificato nell’articolo 1 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/111, dovrà essere prodotta apposita autorizzazione dagli esportatori e riscontrata la sua presenza nella dichiarazione doganale.
ARTICOLO 2
L’autorizzazione di cui all’articolo 1 è redatta secondo il modello previsto dall’Allegato 1 del Regolamento stesso e rilasciata dal competente Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) – DG UE – Ufficio X della Direzione Generale per la Politica commerciale internazionale.
ARTICOLO 3
L’autorizzazione deve essere presentata all’atto dell’esportazione o al più tardi all’atto dello svincolo della merce.
ARTICOLO 4
In assenza di autorizzazione valida l’esportazione è vietata.
ARTICOLO 5
L’autorizzazione di cui all’articolo 1 non è richiesta quando:
- l’esportazione è diretta verso i seguenti Paesi:
– “la Repubblica di Albania, Andorra, la Bosnia-Erzegovina, le Isole Fær Øer, la Repubblica d’Islanda, il Kosovo, il Principato del Liechtenstein, il Montenegro, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Macedonia del Nord, la Repubblica di San Marino, la Serbia, la Confederazione Svizzera, lo Stato della Città del Vaticano, i paesi e territori d’oltremare elencati nell’allegato II del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché le esportazioni verso Büsingen, l’isola di Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla(1), l’Algeria, l’Egitto, la Giordania, il Libano, la Libia, il Marocco, la Palestina, la Siria, la Tunisia, l’Armenia, l’Azerbaijan, la Bielorussia, la Georgia, Israele, la Moldova e l’Ucraina”;
– a basso e medio reddito compresi nell’elenco COVAX AMC[2];
– partecipanti al COVAX, quando le merci sono acquistate e/o consegnate tramite il COVAX stesso, l’UNICEF e la PAHO; - l’esportazione ricade in uno dei seguenti casi:
– merci donate o rivendute a un paese terzo, laddove siano state acquistate dagli Stati membri dell’UE nell’ambito degli Accordi Preliminari di Acquisto conclusi con l’UE stessa;
– nel contesto di una risposta umanitaria di emergenza;
verso strutture situate nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della Convenzione UNCLOS[3].
La Dereminazione è disponibile al seguente link.