Tenuto conto del contesto geo-economico, della pandemia da Covid-19 e del conflitto russo-ucraino, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la circolare n. 12/D del 2022 ha dettato nuove indicazioni riguardanti le procedure di rilascio e di controllo dei certificati di circolazione EUR.1, EUR.MED e A.TR.

Come già in uso dal 19 gennaio 2021, con evidenti benefici sia per gli operatori economici che per l’attività degli stessi Uffici delle Dogane è stata confermata e resa obbligatoria la digitalizzazione di tali procedure.

Gli operatori economici potranno operare secondo le seguenti modalità:

1) Procedura ordinaria, il soggetto esportatore, direttamente o tramite suo rappresentante doganale, richiede il certificato di circolazione indicando nella casella 44 – sezione documenti della dichiarazione di esportazione – uno dei corrispondenti codici previsti dall’art. 3 della determinazione direttoriale. Dopo il download dei dati e la stampa del certificato, il medesimo viene presentato all’Ufficio delle Dogane dove è stata registrata la dichiarazione doganale di esportazione per l’apposizione del timbro e della firma. In caso di controllo automatizzato (CA) dell’operazione, l’Ufficio delle Dogane provvede con immediatezza alla validazione del certificato medesimo.

2) Procedura “facilitata”, si differenzia da quella ordinaria per il fatto che l’esportatore stampa il certificato su un formulario/modello tipografico in proprio possesso e che è stato in precedenza validato con timbro e firma dal competente Ufficio delle Dogane. Tale procedura è esclusivamente riservata ai soggetti A.E.O. che abbiano dimostrato specifiche difficoltà operative. Per la verifica del corretto utilizzo della procedura è necessario che l’esportatore economico censito inserisca nella dichiarazione di esportazione, oltre al codice documento previsto per la richiesta del certificato, il codice documento nazionale 35YY. Il medesimo soggetto è inoltre tenuto, a fine giornata o entro il giorno seguente, a restituire una copia dei formulari adoperati, unitamente a quelli eventualmente non utilizzati.

3) Procedura full digital, può al momento essere utilizzata esclusivamente per procedure che riguardano il progetto denominato “EUR1 Full Digital” che, dal 1°marzo 2021, in via sperimentale, si applica per la richiesta ed il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 relativi ad operazioni di esportazione verso la Confederazione Svizzera. In base agli accordi presi tra l’ADM e l’autorità doganale elvetica tale sperimentazione verrà applicata sino al 28 febbraio 2023.

In caso di dichiarazioni irregolari, o non veritiere per tutte le procedure valgono mutatis mutandis.

Con l’Avviso, del 1 aprile 2022 l’ADM in risposta alle richieste pervenute fornisce alcune precisazioni:

  • in procedura ordinaria, l’operatore economico dopo aver inviato la dichiarazione doganale nella quale ha indicato la richiesta di un certificato di circolazione EUR.1, EUR MED o A.TR ed ottenuto lo svincolo delle merci, procede alla stampa del certificato per la successiva vidimazione a cura dell’Ufficio delle Dogane di esportazione. Per la stampa del certificato l’operatore può utilizzare i dati contenuti nel file XML prodotto da AIDA o, in alternativa, usare gli stessi dati già in suo possesso. I dati in questione possono essere integrati con le specificità previste dai singoli accordi sottoscritti dalla Commissione Europea con il/i paese/gruppi di Paesi Accordisti destinatario/i delle merci.
  • in procedura ordinaria, l’Ufficio delle Dogane di esportazione procede alla vidimazione dei certificati di circolazione in questione relativi a merci svincolate senza chiedere l’esibizione della richiesta di rilascio del certificato né la documentazione sottesa al medesimo.