La Commissione europea ha reso pubbliche le semplificazioni procedurali che devono essere adottate per agevolare le operazioni doganali relative alle spedizioni di beni in Turchia destinate ad assistere le vittime del terremoto.
In particolare, è stato stabilito che le merci dell’Unione europea destinate all’esportazione in Turchia possono essere dichiarate verbalmente presso l’ufficio doganale di uscita dal territorio dell’UE in base all’articolo 137 del Regolamento Doganale 2015/2446.
Inoltre è stato precisato, che tale procedura non si applica alle merci soggette a divieti o restrizioni ai sensi dell’articolo 142, lettera c) del Regolamento Doganale.
Per quanto riguarda le merci non dell’Unione Europea destinate alla Turchia, temporaneamente ammesse nel territorio dell’Unione, è possibile effettuare una dichiarazione verbale in base all’articolo 136 del Regolamento Doganale senza dover pagare i dazi doganali o l’IVA.
Per importare in Turchia tutti gli articoli di prima necessità e altri beni destinati alle vittime del terremoto senza il pagamento dei dazi doganali o l’applicazione di misure di politica commerciale, è necessario inviarli alle istituzioni governative e alle organizzazioni di interesse pubblico indicate nel Regolamento.
Infine, per adempiere alle formalità doganali, è necessario presentare all’ufficio doganale di entrata in Turchia il documento di spedizione e un elenco delle merci contenente la descrizione, la quantità e il peso.