La Determinazione Direttoriale prot. n. 246292/RU del 10 maggio 2023 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha introdotto nuove disposizioni sulla gestione dei mezzi di trasporto confiscati in casi di contrabbando, chiarite e spiegate con la circolare 12/2023.

Secondo l’articolo 301 del T.U.L.D (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), i mezzi di trasporto utilizzati o destinati al contrabbando devono essere confiscati. Lo stesso vale per le merci non unionali sequestrate, che sono considerate vincolate al regime di deposito doganale.

L’articolo 301-bis del T.U.L.D. prevede che i mezzi di trasporto sequestrati per contrabbando siano affidati alle forze di polizia per attività di polizia o ad altri organi dello Stato o enti pubblici per finalità legate alla giustizia, protezione civile o tutela ambientale.

Il Dirigente dell’Ufficio che ha accertato la violazione del contrabbando deve valutare i mezzi di trasporto sequestrati e presentare le conclusioni all’Autorità Giudiziaria. Quest’ultima prende le decisioni sulla gestione dei beni confiscati.

È importante registrare correttamente i verbali di sequestro e consegna dei mezzi di trasporto sul registro A4. Ciò assicura una documentazione accurata e trasparente del processo di affidamento e assegnazione dei mezzi.

Le richieste di affidamento temporaneo devono essere protocollate tempestivamente e sottoposte all’approvazione degli organi competenti. Gli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli possono collaborare con altre autorità o enti per ottenere le necessarie approvazioni.

L’obiettivo principale è garantire che la procedura di affidamento temporaneo e assegnazione definitiva dei mezzi di trasporto sequestrati avvenga nel rispetto delle norme di legge, preservando l’integrità dei mezzi e facilitando le indagini e i procedimenti giudiziari correlati al contrabbando.

Un aspetto fondamentale riguarda il vincolo della cilindrata dei mezzi di trasporto affidati alle pubbliche amministrazioni. Secondo il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge con modifiche dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le auto di servizio sono limitate a una cilindrata massima di 1600 c.c. Tuttavia, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2014 ha stabilito alcune categorie di vetture a cui tale vincolo non si applica.

Pertanto, se un veicolo confiscato ha una cilindrata inferiore o uguale a 1600 c.c., può essere affidato a tutti i soggetti legittimati dall’articolo 301-bis del T.U.L.D. per qualsiasi finalità prevista. Tuttavia, se la cilindrata supera tale limite, il veicolo può essere assegnato solo agli organi competenti per la tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e stradale, nonché ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale.

La gestione dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro penale segue una specifica procedura. Inizialmente, l’ufficio responsabile del sequestro invia una scheda informativa del mezzo di trasporto all’ufficio centrale competente dell’Agenzia, che la pubblica sul portale predisposto dal Ministero dell’Economia e Finanze. I soggetti legittimati possono quindi presentare richieste di affidamento temporaneo, che devono essere indirizzate all’ufficio dell’Agenzia responsabile della custodia del mezzo. Dopo la verifica della legittimazione del richiedente, l’ufficio inoltra la richiesta all’autorità giudiziaria competente, accompagnata da un parere sull’idoneità del richiedente.

È importante sottolineare che l’affidamento temporaneo dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro penale deve essere autorizzato dall’autorità giudiziaria. Inoltre, se il mezzo di trasporto si trova in posizione doganale non unionale, sono necessari adempimenti doganali, come l’importazione del veicolo e il pagamento dei relativi dazi all’importazione.

Il soggetto a cui viene affidato il mezzo di trasporto sarà responsabile del suo ritiro e si occuperà di tutte le spese e gli oneri connessi alla sua gestione e utilizzo.

Nel caso dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro amministrativo con confisca definitiva, la gestione segue una procedura diversa.

L’ufficio responsabile valuta eventuali istanze di riscatto presentate dal trasgressore. Se l’istanza di riscatto viene accettata e il trasgressore effettua il pagamento, può recuperare il mezzo di trasporto, che sarà soggetto a vincoli doganali per il trasferimento al di fuori del territorio dell’Unione Europea. Tuttavia, se non viene presentata un’istanza di riscatto entro 30 giorni o il pagamento non viene effettuato, il mezzo di trasporto può essere assegnato definitivamente a uno dei soggetti indicati nell’articolo 301-bis del T.U.L.D., seguendo le modalità previste per i mezzi di trasporto con sequestro penale.

L’ufficio valuta l’opportunità economica dell’utilizzo del mezzo di trasporto rispetto alla sua vendita all’asta, considerando il suo valore commerciale. Se il valore commerciale del mezzo confiscato è inferiore almeno al 30% del prezzo di mercato di un veicolo nuovo con caratteristiche simili, o se il mezzo ha limitazioni tecniche che ne precludono l’uso civile, può essere conveniente utilizzarlo anziché venderlo all’asta.

Se l’ufficio decide di assegnare definitivamente il mezzo di trasporto, emette un provvedimento motivato di assegnazione definitiva, che è subordinato al completamento delle formalità doganali e al pagamento dei diritti dovuti dal soggetto assegnatario.

In caso di mancanza di richieste di assegnazione definitiva entro i termini previsti, l’ufficio può procedere alla vendita all’asta del mezzo di trasporto tramite gli Istituti di Vendite Giudiziarie autorizzati. Se l’asta non risulta economicamente vantaggiosa, l’ufficio può optare per la distruzione del mezzo.

La gestione dei mezzi di trasporto confiscati in casi di contrabbando richiede il rispetto di procedure precise e il coinvolgimento delle autorità competenti. È fondamentale seguire le norme e le disposizioni in vigore per garantire una gestione corretta e trasparente di tali mezzi, salvaguardando l’integrità dei beni e agevolando le indagini e i procedimenti giudiziari correlati al contrabbando.