L‘Italia ha adottato importanti misure per agevolare la circolazione dei veicoli di cittadini ucraini sul proprio territorio. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attraverso un avviso datato 19 maggio 2023, ha comunicato le nuove disposizioni in merito, fornendo le procedure necessarie per il rilascio delle targhe EE, consentendo così ai veicoli di proprietà di cittadini ucraini di circolare legalmente nel paese.

Queste direttive sono state stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite il Dipartimento per la mobilità sostenibile, con il prezioso contributo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per gli aspetti di competenza. L’avviso in questione, identificato come prot. n.14744 del 12 maggio 2023, fornisce indicazioni dettagliate riguardo alle procedure da seguire.

Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente ai cittadini ucraini che possiedono un permesso di soggiorno per protezione temporanea e che sono stati riconosciuti come rifugiati a causa degli eventi bellici ancora in corso nel loro paese d’origine. Pertanto, gli interessati devono soddisfare questi requisiti specifici per poter beneficiare delle agevolazioni previste.

L’avviso invita i cittadini interessati a consultare la circolare completa, in particolare per quanto riguarda gli aspetti doganali. Grazie a queste nuove disposizioni, i veicoli di proprietà dei cittadini ucraini potranno essere introdotti in Italia senza dover adempiere a formalità doganali.

A partire dal 22 maggio 2023, sarà possibile procedere all’immatricolazione di questi veicoli con le targhe EE, che consentiranno loro la circolazione legale nel territorio italiano per tutta la durata del permesso di soggiorno. È importante sottolineare che l’agevolazione riguarda esclusivamente i veicoli dei cittadini ucraini che rispettano i criteri di protezione temporanea come indicato nel provvedimento.

La circolare contiene anche istruzioni operative che dovranno essere seguite al termine del periodo di protezione temporanea, fornendo indicazioni chiare e dettagliate per l’eventuale importazione dei veicoli in franchigia. Tali istruzioni si basano sugli articoli da 4 a 11 del Regolamento (CE) 1186/2009, che stabilisce il regime comunitario delle franchigie doganali.